PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

      1. Dopo il numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «18-bis) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a cani, a gatti e a cavalli, legalmente detenuti. Sono comunque escluse le prestazioni sanitarie rese ad animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, ad animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, nonché ad animali utilizzati per attività illecite;».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stimato in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.