1. Dopo il numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«18-bis) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a cani, a gatti e a cavalli, legalmente detenuti. Sono comunque escluse le prestazioni sanitarie rese ad animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, ad animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, nonché ad animali utilizzati per attività illecite;».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stimato in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.